Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 settembre, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale e per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno.
Il decreto modifica la disciplina relativa alla procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale reiterata, cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione già presentata e già rigettata definitivamente nel merito, nei casi in cui tale domanda sia ripresentata dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’allontanamento dal territorio nazionale (la cosiddetta “domanda sulla scaletta dell’aereo”). Con le nuove norme, è previsto che sia il questore, sentito il presidente della Commissione territoriale, l’autorità competente all’esame. La presentazione della richiesta non interromperà la procedura di allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il questore rilevi nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione.
Nell’ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, è stata modificata la disciplina dell’allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza. In caso di suo allontanamento volontario, è prevista la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione e si introduce una particolare disciplina nel caso in cui il cittadino straniero non si presenti per la verifica dell’identità dichiarata e per la formalizzazione della domanda. In tal caso, il procedimento si considera estinto pertanto la persona, se rintracciata in territorio nazionale in un momento successivo al suo allontanamento volontario, non potrà chiedere la riapertura della procedura già avviata e sospesa, ma potrà comunque eventualmente rimanifestare l’intenzione di richiedere la protezione internazionale.
Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative finalizzate a esigenze di soccorso e protezione immediata, siano accolti nella rete dei centri del Sai, il Sistema di Accoglienza e Integrazione. Questo sistema costituisce il dispositivo naturale di accoglienza per tale categoria di minori. Si prevede inoltre che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, sia il prefetto attraverso l’attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai msna, ad occuparsene. In caso di momentanea indisponibilità di strutture temporanee, il prefetto potrà disporre il provvisorio inserimento del minore, che ad una prima analisi appaia di età superiore ai sedici anni, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture diversi da quelli riservati ai minori.
Per quanto riguarda la disciplina dell’accertamento dell’età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati (a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste sia nel territorio nazionale), l’autorità di pubblica sicurezza potrà disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età, dando immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia e i minorenni, che ne autorizza l’esecuzione.
Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione a tutte le donne, non più solo a quelle in stato di gravidanza, in quanto considerate in ogni caso soggetti di particolare vulnerabilità.
La procedura per l’espulsione dei cittadini extra-Ue soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere, è stata maggiormente chiarita e resa effettiva
Infine, sarà istituito un contingente fino a 20 unità della Polizia di Stato da destinare alle ambasciate e ai consolati per potenziare le attività di controllo e verifica connesse con il rilascio dei visti di ingresso per l’Italia.
Per quanto riguarda i flussi migratori, a conclusione dell’iter avviato nella riunione del 6 luglio scorso e dopo aver acquisito i pareri favorevoli della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, Il Consiglio dei ministri ha esaminato positivamente, in via definitiva, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.