È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto scorso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato lo scorso 19 luglio, sull’incremento delle quote di lavoro subordinato stagionale, stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022.

Le quote nei settori agricolo e turistico-alberghiero, relative ai cittadini non comunitari residenti all’estero sono incrementate, rispetto a quelle già individuate, di ulteriori 40 mila unità sulle domande già presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto presidenziale.

Il decreto integrativo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi individuati dal decreto flussi 2022: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina.

Nell’ambito delle 40 mila quote, 1.000 sono riservate ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro abbia presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Inoltre, 15 mila quote sono riservate alle istanze inviate dalle organizzazioni datoriali per conto e in nome dei datori di lavoro.

Come chiarito nella circolare del 10 agosto per l’istruttoria delle domande, valgono le regole già dettate per il decreto flussi 2022. In particolare, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto senza che siano emerse ragioni ostative (art. 24 del d.lgs. n. 286/1998), il nulla osta viene  rilasciato automaticamente e inviato in via telematica alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che in venti giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto di ingresso.

Le verifiche relative alle condizioni contrattuali e alla capacità economica del datore di lavoro non vengono più svolte dagli Ispettorati del lavoro, ma sono demandate, in via esclusiva a professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasciano apposita asseverazione che va allegata alla domanda di nulla osta al lavoro dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per i lavoratori stagionali non è richiesta, la verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
All’indirizzo portaleservizi.dlci.interno.it, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.