“Questa Corte ritiene (…) possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile”.
È quanto si legge nella sentenza 97, depositata nei giorni scorsi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano sul comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Quando uno straniero che lavora in Italia diventa gravemente invalido, lo Stato riconosce la pensione di inabilità civile. Ma questo riconoscimento comporta anche la conversione del permesso di soggiorno: da quello “per motivi di lavoro” a quello “per residenza elettiva”. La legge che regola l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale, il come Testo Unico sull’immigrazione, elenca espressamente i permessi di soggiorno che danno diritto all’assistenza sanitaria, ma non il permesso per residenza elettiva. Alcuni tribunali avevano iniziato a interpretare questa assenza come un’esclusione.
Il Tribunale di Milano aveva sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale, chiedendo se questa interpretazione fosse legittima. La Corte ha risposto con chiarezza. I giudici costituzionali hanno spiegato che nel 1998, quando fu scritta quella legge, il permesso per residenza elettiva e la sua conversione da un permesso lavorativo non esistevano ancora. Quindi la loro assenza dal testo normativo non può essere letta come una scelta deliberata del legislatore di escluderli, ma semplicemente come un vuoto normativo da colmare. E la Corte ha stabilito che la legge vada interpretata in modo da includere anche chi ha convertito il proprio permesso di lavoro in residenza elettiva a seguito del riconoscimento dell’invalidità.
Per la Corte, perdere il diritto alle cure gratuite proprio nel momento in cui si diventa più vulnerabili e si ha più bisogno di assistenza medica sarebbe stato un esito “del tutto inconciliabile” con i principi fondamentali della Costituzione italiana, che tutela la dignità della persona e il diritto alla salute senza distinzioni.






