Il primo ministro d’Albania Edi Rama e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma del Protocollo il 6 novembre
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Il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge di ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri dell’Albania e il Governo italiano per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre scorso. Il testo autorizza alla ratifica del Protocollo, ne ordina l’esecuzione e introduce disposizioni di coordinamento, di organizzazione, in materia di personale e di spese, di giurisdizione e per l’individuazione della legge applicabile.

Nelle aree albanesi potranno essere condotti esclusivamente i migranti imbarcati su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale italiano o di altri Stati membri dell’Unione Europea. Nei confronti di queste persone è sancita l’applicazione della disciplina italiana e, quindi europea, in materia di immigrazione e di ammissione degli stranieri nel territorio nazionale. È previsto che solo in casi eccezionali sia possibile trasferire i migranti dalle strutture albanesi a strutture corrispondenti situate nel territorio italiano, su disposizione del responsabile italiano del centro.

Nei confronti delle persone migranti presenti nelle strutture del Protocollo è garantito il rispetto di tutti i diritti previsti dalla disciplina generale (italiana ed europea) in materia.

Per garantire l’immediata instaurazione del rapporto di difesa e assistenza tecnica, sono disciplinate le modalità con cui i migranti possono rilasciare a distanza la procura speciale al difensore. Si attribuisce al responsabile della struttura situata in territorio albanese la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dei migranti, anche assicurando il diritto di conferire riservatamente con il suo difensore con modalità audiovisive. Con le stesse modalità, sarà sempre garantita la partecipazione del difensore alle udienze. È anche previsto che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolga le proprie funzioni nelle aree situate in territorio albanese.

Viene inoltre individuata la competenza del Prefetto, del Questore e della Commissione territoriale (con costituzione ad hoc di apposite sezioni) di Roma per i provvedimenti da adottare nei confronti dei migranti. È prevista la costituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma e, nelle strutture site in Albania, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un apposito ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.

Un migrante che commetta un delitto all’interno delle strutture del Protocollo sarà punito secondo la legge italiana se vi è la richiesta del Ministro della giustizia (ferma la necessità della querela della persona offesa, ove si tratti di reato procedibile a querela). La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni. La disciplina non si applica per i reati commessi a danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, per i quali l’applicabilità della legge penale italiana resta disciplinata dalle disposizioni del Codice penale italiano. Per gli altri reati commessi all’estero, resta applicabile la disciplina generale prevista dal Codice penale italiano.