Il Consiglio dell’Unione europea ha concordato una posizione negoziale riguardo al regolamento sulla procedura di asilo e sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Questa posizione costituirà la base dei negoziati della presidenza del Consiglio con il Parlamento europeo.

Semplificazione della procedura di asilo
Il regolamento sulla procedura di asilo stabilisce una procedura comune in tutta l’Ue che gli Stati membri devono seguire quando le persone cercano protezione internazionale. Snellisce le disposizioni procedurali (ad esempio la durata della procedura) e fissa norme per i diritti del richiedente asilo (ad esempio, la possibilità di avvalersi del servizio di un interprete o il diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali). Il regolamento mira anche a prevenire gli abusi del sistema stabilendo chiari obblighi per i richiedenti di cooperare con le autorità durante l’intera procedura.

Procedure di frontiera
Il regolamento sulla procedura di asilo introduce anche procedure di frontiera obbligatorie, con lo scopo di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’Ue se le domande sono infondate o inammissibili . Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate ad entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera si applica quando un richiedente asilo presenta domanda a un valico di frontiera esterna, a seguito di arresto in relazione a un attraversamento illegale della frontiera e in seguito allo sbarco dopo un’operazione di ricerca e soccorso. La procedura è obbligatoria per gli Stati membri se il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ha ingannato le autorità con informazioni false o nascondendo informazioni e se il richiedente ha una nazionalità con un tasso di riconoscimento inferiore al 20 per cento. La durata totale della procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera non dovrebbe essere superiore a sei mesi.

Capacità adeguata
Per svolgere le procedure di frontiera, gli Stati membri devono stabilire una capacità adeguata , in termini di accoglienza e risorse umane, necessaria per esaminare in qualsiasi momento un numero identificato di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio. A livello di Unione europea questa capacità è di 30 mila persone. La capacità adeguata di ciascuno Stato membro sarà stabilita sulla base di una formula che tiene conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e dei respingimenti su un periodo di tre anni.

Modifica delle regole di Dublino
Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione dovrebbe sostituire, una volta approvato, l’attuale regolamento. Dublino stabilisce norme che determinano quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo. Il nuovo regolamento semplificherà queste regole e ridurrà i termini. Ad esempio, l’attuale procedura di ripresa in carico finalizzata al trasferimento di un richiedente nello Stato membro responsabile della sua domanda sarà sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico.

Nuovo meccanismo di solidarietà
Per bilanciare l’attuale sistema in base al quale pochi Stati membri sono responsabili della stragrande maggioranza delle domande di asilo, è stato proposto un nuovo meccanismo di solidarietà. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria con la flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei contributi individuali. Tali contributi comprendono il trasferimento, i contributi finanziari o misure di solidarietà alternative come l’impiego di personale o misure incentrate sullo sviluppo delle capacità. Gli Stati membri hanno piena discrezionalità sul tipo di solidarietà cui contribuiscono. Nessuno Stato membro sarà obbligato a effettuare ricollocazioni. Ci sarà un numero minimo annuo di ricollocazioni dagli Stati membri in cui la maggior parte delle persone entra nell’Ue verso Stati membri meno esposti a tali arrivi. Tale numero è fissato a 30 mila, mentre il numero minimo annuo per i contributi finanziari sarà fissato a 20 mila euro per ricollocazione. Queste cifre possono essere aumentate quando necessario e si terrà conto anche delle situazioni in cui non è prevista alcuna necessità di solidarietà in un determinato anno.
Per compensare un numero eventualmente insufficiente di ricollocazioni promesse, saranno disponibili compensazioni di responsabilità come misura di solidarietà di secondo livello, a favore degli Stati membri che beneficiano della solidarietà. Ciò significa che lo Stato membro contribuente si assumerà la responsabilità dell’esame di una domanda di asilo presentata da persone che in circostanze normali sarebbero soggette a un trasferimento allo Stato membro competente (Stato membro beneficiario). Questo regime diventerà obbligatorio se gli impegni di ricollocazione non raggiungono il 60 per cento del fabbisogno totale individuato dal Consiglio per l’anno in questione o non raggiungono il numero fissato nel regolamento (30 mila).

Prevenzione di abusi e movimenti secondari
Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione contiene anche misure volte a prevenire gli abusi da parte del richiedente asilo ed evitare movimenti secondari (quando un migrante si sposta dal Paese in cui è arrivato per la prima volta per cercare protezione o reinsediamento permanente altrove). Il regolamento, ad esempio, stabilisce obblighi per i richiedenti asilo di presentare domanda negli Stati membri di primo ingresso o soggiorno regolare, scoraggia i movimenti secondari limitando le possibilità di cessazione o trasferimento di responsabilità tra Stati membri e riduce le possibilità per il richiedente di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda.

Mentre il nuovo regolamento dovrebbe preservare le principali norme sulla determinazione della responsabilità, le misure concordate includono termini modificati per la sua durata. Lo Stato membro di primo ingresso sarà competente per la domanda di asilo per una durata di due anni. Quando un Paese vuole trasferire una persona nello Stato membro che è effettivamente responsabile del migrante e questa persona fugge (ad esempio quando il migrante si nasconde per eludere un trasferimento) la responsabilità passerà allo Stato membro che effettua il trasferimento dopo tre anni. Se uno Stato membro respinge un richiedente nella procedura di frontiera, la sua responsabilità nei confronti di tale persona terminerà dopo 15 mesi (in caso di domanda rinnovata).