fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea

Un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, percepiva il reddito di cittadinanza, una prestazione sociale accompagnata da misure di inserimento lavorativo e sociale. La concessione di tale prestazione era subordinata al requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. A seguito di un controllo, l’Inps ha constatato che tale requisito non era soddisfatto e ha cessato il versamento del sussidio richiedendo anche il rimborso delle somme percepite.

L’interessato ha contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano, sostenendo che il requisito della residenza di dieci anni costituiva una discriminazione indiretta, in quanto era soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani. A sua volta, l’Inps ha sostenuto che tale reddito non era destinato a coprire un bisogno primario, ma rientrava nelle politiche occupazionali e di integrazione, il che giustificava l’esigenza di un legame effettivo con il territorio italiano. Ritenendo tale requisito potenzialmente discriminatorio e sproporzionato, il giudice nazionale si è rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea per verificarne la conformità al diritto dell’Unione.

La Corte ha constatato, in primo luogo, che il reddito di cittadinanza costituisce al contempo una misura di accesso all’occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch’essa soggetta a questo stesso principio . Inoltre, il requisito della residenza di dieci anni, sebbene applicato in modo identico ai cittadini dello Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, che è, in linea di principio, vietata. Infine, la Corte ritiene che tale requisito non sia obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un notevole onere amministrativo ed economico, il che giustificherebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunità nazionale.

La Corte ha rilevato a tale riguardo che la concessione di prestazioni sociali a una persona comporta, per l’istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro interessato. Inoltre, per quanto riguarda le misure di accesso all’occupazione e le prestazioni sociali essenziali, quali il reddito di cittadinanza, il diritto dell’Unione europea conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell’Unione.

La durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per la concessione dei sussidi in questione a tali beneficiari e subordinare la concessione di tali sussidi alla condizione della residenza di dieci anni nello Stato membro interessato è contrario all’obiettivo del diritto dell’Unione di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale, il cui status non è, per sua natura, permanente e può essere revocato, il che comporta, eventualmente, il rimpatrio della persona interessata nel suo paese d’origine.

La Corte non risolve la controversia nazionale ma spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

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