La Corte Costituzionale, con una sentenza depositata nel mese di marzo, ha affermato che la norma che subordina l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio o naturalizzazione alla conoscenza dell’italiano a livello intermedio per qualunque straniero, senza considerare chi versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla a causa di una disabilità, vìola il principio di uguaglianza.

È stata pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 “nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente [la cittadinanza] affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”.

Secondo la Corte, viene violato anzitutto il principio di eguaglianza formale per trattamento uguale, ingiustificato e irragionevole, di situazioni diverse. Infatti, con l’imposizione generalizzata del requisito linguistico, il legislatore non ha tenuto conto della condizione di coloro che, a causa di determinate condizioni, versano in una situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza.

Inoltre, la disciplina prevista dall’art. 9.1 offende il principio di eguaglianza nella sua declinazione sostanziale perché frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto dello status di cittadino per le persone vulnerabili e dà luogo ad una discriminazione indiretta.

Infine, la Consulta ha ritenuto che il requisito della prova della conoscenza della lingua a livello intermedio si rivela una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità.

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