Quali sono i requisiti per i cittadini di Paesi europei e di Paesi terzi in possesso di titoli esteri che intendano frequentare corsi di formazione regolamentata la cui erogazione è di competenza della Regione Piemonte? Lo ha deliberato la Giunta regionale il 30 ottobre scorso.

Per i cittadini comunitari che devono accedere ad un corso di formazione regolamentata il cui requisito di accesso è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex terza media) si individuano due opzioni: l’equipollenza del titolo e la dichiarazione di valore.

La richiesta di equipollenza del titolo di istruzione secondaria di primo grado può essere effettuata se il cittadino è in possesso di un titolo pari o superiore alla terza media. Possono presentare richiesta di equipollenza i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Lichtestein, San Marino), della Svizzera e i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La richiesta va inoltrata all’Ufficio Scolastico Territoriale di residenza.

In caso non sia possibile, agevole o sia eccessivamente oneroso in termini di tempo o costi, accedere all’equipollenza, è possibile accedere al corso di formazione esibendo la dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. La dichiarazione di valore attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello ed è redatta in lingua italiana.

Per i cittadini extra comunitari sono percorribili due strade: la dichiarazione di valore e il percorso presso i Cpia per l’acquisizione della terza media italiana

La dichiarazione di valore è rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo ed è ammessa la dichiarazione per il titolo richiesto o per un titolo superiore ad esso. In assenza di documentazione riguardante il titolo di studio, sono ammesse le certificazioni rilasciate dai Cpia (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) al termine della frequenza dei percorsi di primo livello primo periodo (corrispondente al titolo di scuola secondaria di primo grado ovvero di ex licenza media).

Esclusivamente per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il Paese di origine o da un professionista abilitato in Italia. Questa opzione è estesa ai cittadini ucraini titolari di protezione temporanea.

I cittadini europei o extraeuropei che intendono accedere a corsi regionali di formazione regolamentata per cui è previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori ad esso, possono presentare l’attestato di comparabilità e Attestato di verifica, rilasciati dal Cimea (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), un servizio offerto a tutti i possessori di qualifiche estere di istruzione superiore al fine di una loro valutazione in Italia.

In assenza dell’Attestato di comparabilità, è accettata la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. La dichiarazione è ammessa in relazione al titolo richiesto per l’accesso al corso o per il titolo superiore.

Esclusivamente per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, sono percorribili altre due strade. Esclusivamente per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il Paese di origine o da un professionista abilitato in Italia. Questa opzione è estesa, fino a nuove disposizioni in materia, anche ai cittadini ucraini titolari di protezione temporanea

Per i casi di assenza di documentazione a supporto, è allo studio un approfondimento sulla possibilità di utilizzare ulteriori strumenti specifici per i rifugiati e titolari di status di protezione sussidiaria, riconosciuti da istituzioni europee quali ad esempio l’Eqpr (Passaporto Europeo delle Qualifiche per i Rifugiati).

Per alcuni corsi di formazione professionale regolamentata è richiesto quale requisito di accesso l’adempimento dell’obbligo di istruzione Iad esempio, i corsi di formazione professionale per Assistente di Studio Odontiatrico). Per questi casi, ai fini dell’accertamento del requisito, è necessario rivolgersi in prima istanza all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza.

Il requisito della conoscenza orale e scritta della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento può essere dimostrato da un’attestazione rilasciata dall’ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove oppure dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.

Qui potete leggere la Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023